TARI SUL PORTO TURISTICO
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha rafforzato la posizione secondo cui il concessionario di un porto turistico è tenuto al pagamento delle tasse relativamente ai posti-barca, nonostante abbia ceduto a terzi il diritto di superficie.
È stato chiarito che il concessionario detiene, in forza della concessione, il demanio marittimo e lo specchio acqueo antistante; pertanto, è considerato soggetto passivo del tributo anche per i posti-barca oggetto di contratti che attribuiscono la disponibilità a terzi.
Questo principio è fondamentale perché stabilisce che la cessione del diritto di superficie non esonera il concessionario dall’obbligo di pagamento del tributo.
La decisione sottolinea che il concessionario resta responsabile, in virtù della concessione, delle aree e delle superfici coinvolte, indipendentemente dalla presenza di terzi utilizzatori.
È opportuno ricordare come il presupposto impositivo della tassa sui rifiuti sia “il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti…” dove, per aree scoperte, non si intendono solamente quelle insistenti sulla terraferma, ma a tutte le estensioni o superfici spaziali che risultino utilizzabili in concreto dalla collettività che produce rifiuti urbani, a prescindere che siano terrestri o acquee.
Quindi la stipula di contratti a terzi con i quali viene concesso l’utilizzo delle aree in questione, non comportano l’esaurirsi della detenzione del concessionario