
DETRAZIONI PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE
Nelle compravendite immobiliari è obbligatorio dichiarare se ci si è avvalsi di un mediatore, l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le modalità di pagamento della stessa.
Se l’intermediazione è avvenuta per l’acquisto di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale vi è la possibilità di detrarre il 19% dei costi sostenuti, per un massimo di € 1.000, sulla dichiarazione dei redditi/730.
La detrazione spetta solamente al contribuente, compratore, che sostiene la spesa, inoltre sia venditore che compratore hanno l’obbligo di dichiarare:
– se ci si è avvalsi di un mediatore e di fornire i dati identificativi del medesimo con codice fiscale o partita Iva;
– il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della CCIAA di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato;
– l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le modalità di pagamento della stessa.
La detrazione spetta sia per l’acquisto della proprietà sia per l’acquisto di altri diritti reali, purché l’immobile sia adibito ad abitazione principale.
La detrazione non spetta se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.
Nel caso di intermediazione per acquisto non andato a buon fine, la detrazione non spetta
