FORMAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Chi svolge l’attività di Amministratore di condominio è tenuto alla frequenza di un corso di formazione iniziale e allo svolgimento di corsi di formazione periodici (sono esclusi i condomini nominati come Amministratore).
Tutto quello che riguarda tale formazione (modalità, lezioni, ecc..) viene comunicato al Ministero della Giustizia.
La mancata frequenza a tali corsi può determinare la revoca delle delibere disposte dall’Amministratore e in alcuni casi revocare, l’anno successivo, la nomina dell’Amministratore che non è tenuto a ricevere nemmeno il compenso per l’attività svolta, in quanto la nomina viene ritenuta nulla