RIMBORSO SPESE PER LE TRASFERTE DEI LAVORATORI

Da quest’anno cambiano i regimi, fiscale e contributivo, per le trasferte dei lavoratori.
La modifica al Decreto legge prevede che le indennità o i rimborsi delle spese sostenute per le trasferte, nell’ambito del territorio comunale della sede di lavoro, tranne i rimborsi di spese di viaggio e di trasporto comprovate e documentate, concorrano a formare reddito in capo al lavoratore.
Se però i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto per le trasferte, sono pagati in modo tracciabile, non concorrono a formare reddito.
In modo pratico, il dipendente in trasferta, per far fronte alle spese e documentarle in modo tracciabile, dovrà essere munito di una carta di credito, di debito o prepagata, che può essere aziendale o personale.
Nel caso in cui il lavoratore utilizzi la propria carta di credito, alla distinta del rimborso spese, dovrà allegare i documenti fiscali che attestano la spesa (fattura o ricevuta fiscale) e la ricevuta del Pos.
La stretta sui pagamenti tracciabili è validata solo per le spese effettuate nel territorio dello Stato Italiano e tale modifica ha effetto retroattivo dal 1° Gennaio 2025